Va letto.
È proprio scritto male, soprattutto per la parte in cui disciplina i casi di opposizione allo sfratto concessi al conduttore, all’inquilino.
La norma in questione è il comma 4 dell’articolo 2.
Sono possibili solo 2 casi di opposizione, nel caso in cui -a libera discrezione del locatore- sia avviata la procedura di sfratto amministrativo in luogo di quella giudiziale.
Perplimono la previsioni -molto limitanti- di cui alle lettere a) e be) ovvero:
a) in caso di errore materiale nella documentazione di avvenuto pagamento del debito
b) nei casi di cui all’ articolo 4, comma 1
Al netto dei tecnicismi normativi, i casi di opposizione possibili sono solo 2:
- nel caso in cui sia controversa l’entità della morosità
- nel caso di morosità incolpevole
È intuibile che il conduttore sia privato di una lunga serie di eccezioni, prima fra tutte (per un caso che sto trattando in questo preciso momento storico) di illegittimità del contratto.
Per esempio, nel caso in cui il locatore abusi del contratto temporaneo per aggirare il contratto ordinario 4+4.
Se in sede di discussione parlamentare non saranno emendate queste norme, ad esempio prevedendo che questa disciplina si applichi solo ai contratti ordinati 4+4, si moltiplicheranno anziché ridursi le procedure locatizie per fare valere financo ipotesi di illegittimità costituzionale.

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